Ordinanza sindacale: lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.
Pubblicata il 29/03/2023
Ordinanza sindacale n. 48: lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.
Rilevato che con l’avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie "la processionaria del pino";
-dato atto che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
- rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;
- ritenuto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa,
considerato che il periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le larve siano uscite dai nidi;
-dato atto che l’Amministrazione Comunale provvede all’esecuzione degli interventi di lotta nelle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari.
E' fatto obbligo a tutti i proprietari di aree verdi e agli Amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di:
effettuare, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino.
Nei casi di presenza di nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. Nel caso in cui l’area d’intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, è più indicata la lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.
Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.
E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.
Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500 prevista, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Allegati
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