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Il ciclomotore (motorino)

Il motorino  L'articolo 52/1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:
motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici

Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.

Il Codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4). Ciò significa che devono anche essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).

I requisiti per guidare il motorino 

Tutti coloro che, sia maggiorenni che minorenni, intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio periferico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore (cosidetto patentino).

Coloro che hanno raggiunto la maggiore età entro il 30 settembre 2005 possono ottenere il patentino frequentando solo un corso di aggiornamento. Per gli altri invece è previsto, dopo il corso, la necessità di superare un esame.

Il patentino può essere soggetto a revisione, sospensione o revoca, nel caso in cui vengano meno i requisiti fisici del conducente. Ha la medesima scadenza prevista per la patente "A".

Nel caso in cui la patente venga sospesa in conseguenza di violazione del codice della strada, il titolare non può condurre nessun veicolo a motore, compreso il ciclomotore. Una sola eccezione:chi ha la patente sospesa per l'eccesso di velocità (art.142, comma 9, cds) può condurre durante il periodo di sospensione il ciclomotore.

Il conducente straniero o comunitario può condurre in Italia il ciclomotore con documenti italiani utilizzando la sua patente di origine, non il patentino eventualmente rilasciato dal suo Paese. Viceversa può condurre in Italia il proprio ciclomotore con documenti rilasciati dal suo Paese d'origine utilizzando i documenti di guida di quest'ultimo.

Cosa serve per guidare il motorino? 

Certificato di circolazione: E' rilasciato ai ciclomotori immessi in circolazione dal 14 Luglio 2006. I vecchi motorini in circolazione prima di tale data, continuano ad utilizzare il certificato di idoneità tecnica.

Patentino o patente: Occorre avere i requisiti richiesti

Certificato di assicurazione: Dal 1 ottobre 1993 tutti i ciclomotori devono essere muniti di un'assicurazione che copra almeno la responsabilita' civile. L'assicurazione deve essere stipulata per ogni ciclomotore in proprio possesso, identificato dal numero di telaio e dalla fabbrica, anche se mezzi diversi utilizzano la stessa targa. Per i ciclomotori in circolazione dal 14 Luglio 2006 la copertura assicurativa può fare riferimento anche alla targa del mezzo, poichè questa non può essere spostata da un veicolo all'altro.

Targa: I veicoli in circolazione prima del 14 Luglio 2006 continuano ad utilizzare il contrassegno di identificazione composto da 5 caratteri alfanumerici. I veicoli in circolazione da quella data, invece sono individuati dalla targa per ciclomotore composta da 6 caratteri alfanumerici che è registrata nella banca dati della Motorizzazione Civile, nonchè riportata sul certificato di circolazione.

In due sul motorino, si ma a patto che... 

Hai il motorino nuovo, con la targa nuova e l'omologazione europea? Allora dal 14 luglio 2006, se hai compiuto 18 anni, puoi portare dietro di te un passeggero. Da questa data infatti è entrata in vigore la normativa che completa le modifiche, già introdotte nel 2004, all'art. 97 del Codice della strada.
In poche parole....

Per i motorini o le microcar immatricolate dopo il 14 luglio 2006 la possibilità di trasporto di un passeggero è indicata sul certificato di circolazione.

Vecchi motorini 

Per i proprietari dei vecchi motorini (in circolazione prima del 14 luglio 2006) non c’è l’obbligo di passare alla nuova targa e quindi alla nuova disciplina a meno che non si voglia viaggiare in due. Pertanto chi possiede un vecchio motorino ma vuole avere la possibilità di trasportare un passeggero senza incappare nella multa oltre ad avere 18 anni dovrà:

Le sanzioni 

Sanzioni specifiche sono previste per i conducenti e i passeggeri dei ciclomotori.

Il Casco

Innanzitutto l'obbligo per conducente e passeggero di fare uso del casco. L'art. 171 cds sanziona chi non usa il casco, chi non lo allaccia e chi usa un casco non omologato in Europa con la sanzione pecuniaria da Euro 70 a euro 285. E' previsto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Manovre e comportamenti vietati

L'art. 170 cds punisce il conducente che effettua manovre azzardate con il veicolo ( es. stare seduto in posizione non corretta, reggere il manubrio con una sola mano senza motivo, sollevare la ruota anteriore, trainare o farsi trainare da un altro veicolo, ecc.) nonchè colui che trasporta il passeggero con un veicolo non omologato per il trasporto, con il pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 70 a euro 285. E' previsto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Certificato di idoneità alla guida (patentino)

L'art. 116 comma 13bis cds sanziona chi conduce un ciclomotore senza patente e senza certificato di idoneità tecnica con il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 2065 e con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Incauto affidamento

Sono previste sanzioni per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da 370 euro a 1.485 euro.

Tutto quello che occorre per circolare

Questa tabella elenca i documenti che servono per poter circolare con un veicolo a due ruote, che sono molto diversi a seconda che si conduca un ciclomotore o un motociclo.

CICLOMOTORIMOTOCICLI
Certificato di idoneità tecnica (il cosiddetto "librettino" o CIT)
Dal 14/7/2006 i ciclomotori nuovi e gli altri nei casi previsti devono essere muniti di "Certificato di Circolazione"
Carta di circolazione
Contrassegno di identificazione (la "targhetta" o CIC)
Dal 14/7/2006 i ciclomotori nuovi e gli altri nei casi previsti devono essere muniti di un nuovo tipo di  "Targa"
Targa posteriore
Contrassegno tassa automobilistica "il bollo" (obbligo di averlo con sé ma non di esporlo sul veicolo)Nessun obbligo per il contrassegno tassa automobilistica pagato (né di esporlo né di averlo con sé)
Patentino : Minorenni - dal 1.7.2004 // Maggiorenni privi di altra patente dal 1.7.2005Patente di guida valida
Età minima del conducente: 14 anniEtà minima del conducente (a seconda dei casi): da 16 a 20 anni
Certificato di assicurazione obbligatoria


I ciclomotori "truccati"

trucco


La tentazione di "truccare" il proprio motorino nella speranza di riuscire a farlo andare più forte di quello degli amici o semplicemente per anticipare le prestazioni di veicoli che ancora non si possono guidare è sempre stata molto sentita dai giovani ciclomotoristi. Del resto la colpa non è tutta loro; spesso la pubblicità di questi veicoli evidenzia troppo l'importanza delle prestazioni, piuttosto che sottolineare gli aspetti relativi alla sicurezza. Fatto sta quello che a prima vista può sembrare un gioco da ragazzi può divenire d'improvviso una grossa fonte di guai. Infatti aumentare le prestazioni del ciclomotore modificandone la cilindrata, sostituendo parti originali del motore con altre di tipo diverso o asportando dispositivi di limitazione della potenza può portare a conseguenze che spesso vengono sottovalutate.
La "truccatura" dei ciclomotori viene realizzata di solito con due tipi di intervento:

Abbiamo visto all'inizio quali sono le caratteristiche distintive dei ciclomotori: limite di cilindrata e di velocità massima. Il Codice della Strada stabilisce che questi veicoli, quando superano uno dei limiti imposti, siano considerati a tutti gli effetti motocicli. Consultando la tabella precedente è facile rendersi conto di quali sono le dotazioni e i documenti che divengono automaticamente obbligatori, e la cui mancanza porta inevitabilmente ad incorrere in una serie di sanzioni sia penali che amministrative, che comportano tra l'altro il sequestro del veicolo.
Oltre alle sanzioni in sé vanno segnalate anche le possibili conseguenze di carattere assicurativo in caso di incidente causato dal ciclomotore trasformato abusivamente in motociclo; la compagnia assicurativa, in genere, non potrà rifiutare il risarcimento, ma potrà rivalersi sull'assicurato. Per avere conferma di ciò basta consultare le clausole contenute nel contratto della polizza.
Si deve anche notare che l'incremento delle prestazioni comporta inevitabilmente un forte aumento dei consumi di carburante e delle emissioni inquinanti.
Ma, a parte quanto detto sopra, si dovrebbe anzitutto prendere coscienza del fatto che tutte le modifiche comportano la compromissione dell'equilibrio costruttivo del ciclomotore, in particolare del telaio, delle sospensioni e del sistema di frenatura, diminuendo la sicurezza di guida e causando l'usura precoce di molti organi. Tutte le parti installate dal costruttore, infatti, sono costruite ed omologate per resistere a determinati sforzi e sollecitazioni.

A cura dell'ag. P.L. Luca Zamperlin - Marzo 2007

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