Autovettura in avaria, autovelox, vetri colorati
Domanda: In caso di avaria di una autovettura, la si può trainare con un'altra vettura senza chiamare il carro soccorso? Se la risposta è affermativa, su quali strade è consentito e con quale mezzo (fune, barra rigida ecc...) e se deve avere delle caratteristiche.
Risposta: Il traino di un veicolo in avaria può avvenire su tutte le strade tranne che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Le regole per effettuare il traino in condizioni di sicurezza sono riassunte nell\'art. 165 del codice della strada: - deve essere utilizzato un solido collegamento tra i due veicoli (mediante fune, catena, cavo, barra rigida, altro analogo attrezzo); - il sistema di collegamento deve essere idoneamente segnalato al fine di essere avvistato ed essere chiaramente percepibile da parte degli altri utenti della strada; - il veicolo trainato deve utilizzate il dispositivo luminoso intermittente (c.d. quattro frecce) oppure, in mancanza (perché non presente o non efficiente), deve avere esposto sulla parte posteriore il segnale mobile di pericolo (c.d. triangolo) o il pannello quadrangolare a strisce oblique bianche e rosse, ordinariamente usato per segnalare le sporgenze posteriori; - se il veicolo trainante ne è dotato, deve tenere acceso il dispositivo a luce gialla prescritto per i veicoli adibiti al soccorso stradale.
Domanda: Ho sentito dire che nei controlli con l'autovelox la pattuglia è tenuta a contestare direttamente l'infrazione al conducente del veicolo. Vorrei qualche chiarimento in merito.
Risposta: La contestazione delle infrazioni al codice della strada deve essere immediata, secondo quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada. Se tale contestazione è impossibile, l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore provvede alla notifica del verbale al proprietario del veicolo. Nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria, secondo quanto previsto dall’art. 201 del codice della strada: a)impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;b)attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;c)sorpasso vietato;d)accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;e)accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;f)accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge 20.6.2002, n. 121, convertito in legge 1.8.2002, n. 168; g)rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133-bis, della legge 15.5.1997, n. 127. Negli altri casi in cui non avviene la contestazione immediata, il verbale notificato deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione.
Domanda: Posso installare dei vetri colorati sulla mia vettura?
Risposta: Forniamo per completezza un panorama relativo all'uso dei vetri colorati e all'applicazione di pellicole colorate. La disciplina giuridica dell'uso di vetri colorati sui veicoli si fonda su due atti internazionali: il Regolamento CEE/ONU n. 43, in vigore in Italia dal 13.11.1981, e la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/22 del 31.3.1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, recepita in Italia con D.M. 30.3.1994, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 30.4.1994 n .99. Sia per i parabrezza che per gli altri vetri l'impiego è condizionato al rilascio di una omologazione (ai sensi del reg. ECE/ONU o della Dir. CEE/92), a fronte dell'accertamento di caratteristiche costruttive (tipo di materiali, tecniche di lavorazione,..), di resistenze agli urti e agli agenti atmosferici, di qualità dell'immagine e della trasparenza. Tutti i vetri omologati recano il marchio di omologazione "E" se conformi alla direttiva CEE/92, il marchio "e" se conformi al reg. ECE/ONU, il numero di omologazione e la classificazione del vetro. In senso più generale ciascun vetro deve rispondere a requisiti di trasparenza dell'immagine, non deve provocare alcuna deformazione notevole degli oggetti visti in trasparenza, né alcuna confusione tra i colori impiegati nella segnaletica stradale (quest'ultima circostanza riguarda solo i parabrezza). La colorazione del vetro è ammessa nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dai due atti internazionali. Le pellicole colorate, viceversa, non sono oggetto né di normative internazionali, né di disposizioni interne all'Unione Europea. Peraltro alcuni Paesi dello Spazio economico europeo hanno adottato normative nazionali che disciplinano l'approvazione di pellicole colorate e la loro applicazione. Per quanto precede è vietato apporre pellicole adesive solo sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, al fine di garantire piena visibilità e trasparenza, mentre per l'applicazione di tali pellicole sui rimanenti vetri è necessario che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime E' consentito applicare tendine rimovibili sui vetri laterali, mentre sul lunotto posteriore possono essere applicate, anche in questo caso, solo se il veicolo è dotato di specchietto retrovisore esterno sul lato destro.
A cura dell'ag. P.L. Luca Zamperlin