Proroga del periodo di accensione degli impianti termici fino al 17 aprile
Pubblicata il 13/04/2023
Ordinanza n. 105 del 11/04/2023.
Rilevato che sul territorio regionale e comunale perdurano condizioni di temperatura al di sotto delle medie stagionali che non consentono un benessere abitativo all'interno degli edifici senza l'utilizzo degli impianti di riscaldamento;
Rilevato che nei prossimi giorni la nostra Regione sarà interessata da condizioni metereologiche caratterizzate da temperature sotto la media del periodo;
Si autorizza la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 17 aprile 2023, per 7 ore giornaliere, nelle sguenti misure massime:
- di 19° C negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con le sigle:
E1 residenza e assimilabili;
E 2 uffici e assimilabili;
E 4 attività ricreative o di culto e assimilabili;
E 5 attività commerciali e assimilabili;
E 6 attività sportive.
Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 516,46 e non superiore a euro 2.582,28.
Rilevato che sul territorio regionale e comunale perdurano condizioni di temperatura al di sotto delle medie stagionali che non consentono un benessere abitativo all'interno degli edifici senza l'utilizzo degli impianti di riscaldamento;
Rilevato che nei prossimi giorni la nostra Regione sarà interessata da condizioni metereologiche caratterizzate da temperature sotto la media del periodo;
Si autorizza la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 17 aprile 2023, per 7 ore giornaliere, nelle sguenti misure massime:
- di 19° C negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con le sigle:
E1 residenza e assimilabili;
E 2 uffici e assimilabili;
E 4 attività ricreative o di culto e assimilabili;
E 5 attività commerciali e assimilabili;
E 6 attività sportive.
Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 516,46 e non superiore a euro 2.582,28.
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