Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico al 30 aprile 2024.
1.1 veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
1.2 veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
1.3 veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
1.4 veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
1.5 ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0
Le disposizioni prescritte al punto 1 del presente provvedimento si applicano alla parte di centro abitato del territorio comunale, costituito dalle seguenti località: Legnago Centro, Terranegra, Porto e Casette, come da planimetria allegata e come risulta anche da apposita segnaletica installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
- percorso che va dalla SS 434 all’ospedale "Mater Salutis" (Via Giudici, Via Corradina, Via Vicentini, Via XX Settembre, Viale dei Tigli, via Don Minzoni);
- percorso dalla SR 10 alla autostazione di via Scarsellini (SR 10, via Padana Inferiore Est, Via Pio X, Via Scarsellini, Via Slavacchio);
- SR n.10 e SS 434.
Esclusioni dal divieto di circolazione
Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al punto da 1 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:
2.1 mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
2.2 mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
2.3 veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
2.4 veicoli elettrici;
2.5 mezzi della protezione civile;
2.6 veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio, GPL o a gasolio;
D I V I E T O
- di mantenere acceso il motore:
1. degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
2. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
3. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
4. dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
Dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, è altresì fatto
D I V I E T O
- di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa -legna cippato pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
- di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
- di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 –arancione del livello di allerta 2 –rosso:
divieto fino al 30 aprile 2024 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 -2 -3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
O B B L I G O
- nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
- a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:E.1 -residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili
E.6 - attività sportive;
- a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili;
L’Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA l’installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
-SANZIONI PREVISTE
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 168 euro a 679 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Allegati
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