Lungo il tracciato ferroviario, nell'ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private e/o pubbliche contigue alla tratta ferroviaria, possono essere presenti alberi o arbusti che possono causare situazioni di pericolo per possibile ed eventuale caduta di rami, alberi, arbusti posti a dimora e che potrebbero invadere la sede ferroviaria con possibile ed eventuale pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario.
Siccome
- "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ...".
- "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...”
- "tutti gli edifici e le loro parti e le relative aree di pertinenza, i beni immobili devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza e di igiene in conformità alle disposizioni vigenti in materia a cura del titolare responsabile dell’immobile”
- "il pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria può provocare una interferenza con la circolazione dei treni e la possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste";
con Ordinanza n. 173 del 19 luglio 2022 viene stabilito l'obbligo per tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Legnago, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e pericolo incendio e loro propagazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericoli per la circolazione dei treni.