Città di Legnago
Provincia di Verona

Archivio Generale

L'Archivio generale si occupa della conservazione dei documenti prodotti e ricevuti dal Comune di Legnago nel corso della sua attività istituzionale. La documentazione conservata inizia dall'anno 1930 circa, con alcune eccezioni. I documenti precedenti al 1930 si trovano presso la Fondazione Fioroni (sito www.fondazione-fioroni.it), l’inventario dell’Archivio Storico del Comune di Legnago è consultabile sul sito del Sistema Informativo Archivistico Regionale (SIAR – sito siar.regione.veneto.it).
La consistenza del materiale conservato è di circa 2.000 metri lineari, suddiviso in buste (faldoni), registri, disegni e mappe.

ATTENZIONE: in seguito alle misure adottate per il contenimento del COVID-19, si invitano tutti i cittadini a recarsi allo sportello solo in caso di stretta necessità e previo appuntamento preso telefonicamente chiamando i numeri indicati in calce.
 
Accesso agli atti e ai documenti per fini amministrativi
Per la consultazione dei documenti relativi agli affari conclusi da meno di 30 anni e del fondo di Edilizia Privata è necessario presentare domanda di accesso agli atti - ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni - attraverso richiesta scritta presso l’URP, esibendo un documento d'identità e specificando il motivo dell'accesso (interesse giuridicamente rilevante).
In caso di richiesta di accesso presentata da un soggetto diverso dall'interessato, all'istanza devono essere allegati delega e copia fotostatica del documento d'identità del delegante.

Consultazione documenti del fondo storico
Per la consultazione dei documenti relativi agli affari conclusi da più di 30 anni è necessario presentare una richiesta scritta, dove l'utente deve specificare l’oggetto della ricerca e gli estremi cronologici.
Poiché la documentazione successiva al 1930 è solo parzialmente inventariata e non ci sono strumenti di ricerca messi a disposizione degli utenti, sarà cura del personale dell’Archivio generale supportare gli utenti nella ricerca.

Per quanto riguarda le ricerche di dati anagrafici e di stato civile (ricerche genealogiche) si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile.

La consultazione dei documenti è libera e gratuita, con le eccezioni e le limitazioni previste dalla legge. Il responsabile dell’Archivio generale può rifiutare la consultazione solo per motivi di riservatezza, a scopo di tutela dei dati sensibili o dell'integrità fisica del materiale deteriorato. La richiesta di consultazione di documenti riservati deve essere inoltrata alla Prefettura competente.

Per ragioni organizzative e di tutela del materiale documentario non è consentita la consultazione di fondi o serie non ordinati o in fase di ordinamento, nonché di serie o singoli pezzi deteriorati o in fase di restauro conservativo.

Riproduzione documenti
Copia fotostatica e digitale

Quando la natura del materiale ed il suo stato di conservazione lo permettono, possono essere effettuate, su richiesta scritta, delle copie dei documenti.
Per il rilascio delle copie è dovuto il rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca secondo il tariffario vigente approvato con Delibera di Giunta n. 152 del 11/08/2020.

Sono esonerati dal pagamento del costo di riproduzione:
  • i corrispondenti locali di quotidiani e periodici, nonché i giornalisti in genere, purché le documentazioni vengano richieste per l'esercizio delle funzioni afferenti l'esercizio dell'informazione;
  • gli studenti che richiedano le documentazioni proprie dell'Ente a fini di studio, formalmente confermati dagli insegnanti della scuola o del corso di laurea del richiedente;
  • le associazioni di volontariato che richiedano la documentazione propria dell'Ente purché strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività sociale.

Pubblicazione documenti
E' consentita la pubblicazione dei documenti conservati presso l'Archivio generale del Comune di Padova, e riprodotti secondo le modalità di cui sopra, con autorizzazione scritta da richiedersi al responsabile dell'Archivio.
La pubblicazione deve riportare la collocazione esatta del documento, la menzione "Su concessione dell'Archivio generale del Comune di Legnago" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
L'Amministrazione chiede la consegna, a titolo gratuito, di due copie della pubblicazione per cui è stata chiesta l'autorizzazione.

L'inosservanza delle norme indicate comporta l'esclusione dall'accesso negli Istituti culturali locali e dello Stato (musei, archivi, biblioteche e soprintendenze), nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi.

 

Normativa di riferimento
  • D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni.
  • D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.
  • D.Lgs. n. 281 del 30 luglio 1999 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica".
  • D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992 "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 8.
  • Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni.
  • D.P.R. n. 854 del 30 dicembre 1975 "Attribuzioni del Ministero dell'Interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità".


ARCHIVIO-GENERALE_Tariffario
torna all'inizio del contenuto