Ape Sociale (Anticipo Pensionistico)

Cos'è
L'APE SOCIALE è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps, a lavoratori in stato di difficoltà, che chiedano di andare in pensione al compimento dei 63 anni.
E' stata introdotta dalla legge di stabilità 2017 (Legge 232-2016) e poi prorogata di anno in anno fino alla recente legge di bilancio (Legge 234/2021), per cui la misura è ancora in vigore fino al 31 Dicembre 2022, per chi raggiungerà i requisiti previsti nel corso dell'anno.
L’indennità viene corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.
A chi si rivolge
L'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021:
- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- artigiani, operai specializzati e agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi,ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Come si ottiene
I soggetti che entro il 31 dicembre 2021 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022.
Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione, questo al fine di non perdere ratei di trattamenti.
La domanda puo essere inoltrata personalmente accedendo dal sito www.inps.it con il proprio PIN INPS o attraverso i patronati CAF.
Tempistiche
La domanda va presentata tassativamente entro il 30 novembre 2022
Altre informazioni
Per ulteriori informazioni visita la pagina internet www.inps.it