Può essere chiesta per tutti quei soggetti che non siano in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi o abbiano una limitata autonomia nella vita quotidiana, anche per un’infermità solo parziale o temporanea (ad esempio disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, persone anziane, soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo ecc…).
L’amministrazione di sostegno è un istituto flessibile, che consente di adottare le misure di protezione più adatte alle esigenze del soggetto e di adattarle nel tempo. Ciò permette di proteggere il soggetto debole senza, però, escludere totalmente la sua capacità di agire. L’amministrazione può anche essere revocata, qualora ne vengano meno i presupposti o si riveli non idonea a tutelare gli interessi del beneficiario.
Possono chiedere l’amministrazione di sostegno:
- il beneficiario, anche se interdetto o inabilitato
- il coniuge (o la persona stabilmente convivente)
- il padre,la madre, il fratello e/o sorella
- il figlio
- i parenti entro il quarto grado.
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore o il curatore
- il Pubblico Ministero
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.
Come si ottiene
La nomina dell’amministratore di sostegno si richiede mediante ricorso; è sufficiente compilare l’apposito modulo di ricorso nomina amministratore di sostegno
e depositarlo (o inviarlo a mezzo raccomandata A/R) presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, allegando:
- Una marca da €.27,00
- fotocopia documento d’identità e del Codice Fiscale/tessera sanitaria del beneficiario
- fotocopia documento d’identità e del Codice Fiscale/tessera sanitaria del richiedente
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso
- documentazione sanitaria (si veda elenco al punto 7)
- eventuale certificato medico che attesti l’assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia; in caso di assoluta intrasportabilità, il Giudice Tutelare terrà udienza presso la dimora del beneficiario
- Documentazione sanitaria da allegare: DIAGNOSI, PROGNOSI, TERAPIA E MODALITA’ DI ASSUNZIONE TERAPIA ed eventuale necessità di ausilio per l’assunzione, FREQUENZA DELL’ASSISTENZA DA PARTE DI TERZE PERSONE – se giornaliera / settimanale, ESAMI E CONTROLLI PERIODICI, RETE FAMIGLIARE DELL’ASSISTITO (se presenti, indicare i famigliari conosciuti), RICHIESTE INOLTRATE DAL M.M.G. A BENEFICIO DEL PAZIENTE (es. invalidità, indennità di accompagnamento), ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET, ELENCO DELLE PROTESI E DEGLI AUSILI DI CUI IL PAZIENTE HA NECESSITA’ E DIRITTO (anche quelli già eventualmente forniti), eventuale CERTIFICATO DI INTRASPORTABILITA’ e qualsiasi altra richiesta-informazione che il medico ritenga opportuno inoltrare.
Progetto Regionale Amministratore di Sostegno (Sportello Telematico)[Link qui]
Pagina aggiornata il 13/08/2024