Informazioni per richiesta documenti

Sportello Famiglia

Come si ottengono
  • Carta d’Identità: lo straniero regolarmente residente in Italia, con residenza anagrafica, può richiedere questo documento di riconoscimento personale che ha una validità circoscritta al territorio italiano. Per ottenere la carta d’identità l’interessato deve rivolgersi di persona all’Ufficio anagrafe del Comune in cui è residente presentando 3 fotografie uguali e recenti, un documento di identificazione e il permesso di soggiorno non scaduto, oppure permesso scaduto e ricevute del rinnovo, oppure nulla osta e ricevuta prima richiesta, rilasciato dalla Questura competente. La carta d’identità deve essere rinnovata dopo 10 anni e non è valida per l’espatrio.
  • Codice Fiscale: E’ una tessera che riporta una serie di lettere e di numeri che riproducono in codice i dati anagrafici del cittadino. Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dei contribuenti nei rapporti con il fisco e si esibisce in una molteplicità di atti, anche amministrativi, tra i quali l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l’assunzione come lavoratori dipendenti o autonomi, la stipula di contratti (affitto, compravendita), l’apertura di un conto corrente. Il cittadino straniero lo deve richiedere agli Uffici Locali delle Agenzie delle Entrate, presentando il permesso di soggiorno o la ricevuta del rinnovo e la fotocopia del passaporto in corso di validità. Nel caso in cui venga richiesto un visto per lavoro subordinato in Italia, il codice fiscale è rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero insieme al visto.
  • Patente di guida: Ai cittadini stranieri, come agli italiani, è richiesto questo documento per poter guidare un veicolo. Ai titolari di una patente non comunitaria, che possiedano un permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente, è consentita la guida dei veicoli che la loro patente abilita fino a un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno dalla residenza è necessario convertire la patente estera in una patente italiana, cosa possibile per i permessi di guida rilasciati dagli stati esteri con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità. L’elenco dei paesi è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . La domanda di conversione deve essere rivolta all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente allegando: modello TT2112 (si ritira presso gli Uffici della Motorizzazione); ricevuta del versamento di due tasse dovute per la conversione; patente estera posseduta (in visione); traduzione in bollo della patente estera autenticata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente stessa e convalidata dalla Prefettura; 2 foto recenti in formato tessera; certificato medico (e relativa fotocopia) in bollo con foto recente, rilasciato da un medico convenzionato con l’ASL o da un Ufficiale sanitario; permesso o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno o di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato (in visione). La richiesta di conversione della patente può essere presentata anche da una persona diversa dal diretto interessato, munita di delega in carta semplice e fotocopia di un documento di identità dell’interessato. La conversione comporta l’emissione di una nuova patente italiana che sostituisce quella straniera. Per informazioni più approfondite contattare gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
  • Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e Tessera sanitaria temporanea:

    L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è obbligatoria per i cittadini comunitari residenti qualora non già iscritti quali portatori dei modelli comunitari previsti dal Regolamento CEE 1408/71 (per esempio: modelli E106, E121, E128, ecc.).

    I requisiti per l’iscrizione sono:

    –  permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
    – autocertificazione di residenza;
    – autodichiarazione del codice fiscale;
    – autocertificazione nella quale si attesti che non è soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza. L’iscrizione ha validità fino alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

    Tessera sanitaria temporanea: Agli stranieri temporaneamente presenti (STP) in Italia e non in regola con le norme relative all´ingresso e al soggiorno viene, invece, rilasciato un apposito tesserino a validità temporanea (6 mesi), ma rinnovabile fino al termine della procedura di rilascio del permesso di soggiorno.
    Altre informazioni

    Per ulteriori informazioni contattare relative alla richiesta della tessera sanitaria contattare il Distretto 3 Legnago
    Indirizzo

    Via C. Gianella, 1 – c/o Ospedale
    Telefono
    0442 624569  dal Lunedi al Venerdi dalle 8:30 alle 12:30
    Email  uffammi.legnago@aulss9.veneto

Pagina aggiornata il 13/08/2024

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