Regolamento Comunale d’Igiene e di Sanità

Art. 344 Testo unico Leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Descrizione

La tutela della Sanità pubblica è affidata al Sindaco che nell'esercizio delle sue funzioni in materia sanitaria si vale dell'Ufficiale sanitario ed agisce a norma dei provvedimenti da questo proposti.

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