IMU – Esenzioni e Riduzioni

Imposta Municipale Propria

freccia arancione ESENZIONI 2022:

Esenzione IMU per gli immobili definiti “beni merce”: come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751, dall’anno 2022 opera l’esenzione IMU per i c.d. “beni merce”, ossia per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati.

Esonero per tutto il 2022 dal pagamento degli immobili censiti nella categoria catastale D3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, in base al disposto dell’art. 78, comma 1, lett. d) e art. 78 comma 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto).

freccia arancione TERRENI AGRIGOLI:
ESENZIONE TERRENI AGRIGOLI
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sono esenti dal pagamento dell’IMU.

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freccia arancione  RIDUZIONI:

COMODATO D’USO GRATUITO

Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli Regolamento IMU vigente):

  • grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli)
  • il comodatario (utilizzatore) deve adibire l’alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all’interno dello stesso
  • il comodante deve avere una sola abitazione che concede in comodato ed eventualmente un’altra abitazione nella quale risiede e dimora (abitazione principale)
  • il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia oltre a quelli sopra indicati
  • entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l’abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune
  • comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune
  • entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9
  • il contratto di comodato deve essere registrato
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Si applica la riduzione d’imposta al 75% alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998:

  • contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3;
  • contratti per studenti universitari di cui all’articolo 5, comma 2 e 3;
  • contratti transitori di cui all’articolo 5, comma 1;
L’agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall’ACCORDO TERRITORIALE definito in sede locale.
(Solo per Comuni ricompresi in accordi territoriali stipulati in data successiva al 15/03/2017).

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’articolo 10 del D.lgs 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%.

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50% (per ulteriori informazioni si suggerisce la lettura del Regolamento IMU vigente).

PENSIONATI ESTERI

Per il solo anno d’imposta 2022, per effetto della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022, è prevista la riduzione al 37,5% (anzichè al 50% prevista nel 2021 dal comma 48, dell’art. 1, della Legge n. 178/2020) dell’imposta dovuta sull’immobile del soggetto residente all’estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purchè essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Pagina aggiornata il 14/08/2024

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