IMU – Ravvedimento operoso

Imposta Municipale Propria

E’ possibile sanare gli omessi o parziali versamenti IMU non pagati entro la scadenza di legge, applicando il “ravvedimento operoso”, che consente di pagare l’imposta dovuta con l’aggiunta di sanzioni e interessi in funzione dei relativi giorni di ritardo.

In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento:
– dell’imposta dovuta,
– delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e
– degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente:

Interessi percentuali dal 2017:
0,10% nel 2017
0,30% nel 2018
0,80% nel 2019
0,05% nel 2020
0,01% nel 2021
1,25% dal 2022

 

Il ravvedimento operoso è previsto dall’art. 13 del D.lgs 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall’art. 13 del D.lgs 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione come segue:

Percentuale di sanzione per ravvedimento operoso omesso versamento
entro i primi 14 giorni sanzione dello 0,10% per ogni giorno di ritardo
oltre 14 giorni ed entro 30 giorni sanzione del 1,50%
oltre 30 giorni ed entro 90 giorni  sanzione del 1,67%
oltre 90 giorni ed entro 365 giorni sanzione del 3,75%
oltre 365 giorni ed entro 730 giorni sanzione del 4,29%
oltre 730 giorni sanzione del 5,00%

 

freccia arancione COME FARE IL VERSAMENTO

Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 indicandovi:

  • il codice relativo al tributo che si va a regolarizzare (cod. 3918 per L’IMU)
  • il codice dell’ente: per il comune di Legnago è E512
  • una “X” sulla casella “Ravvedimento”
  • una “X” sulla casella “acconto” oppure “saldo” a seconda di quale rata si intende regolarizzare
  • il numero di immobili a cui si riferisce il ravvedimento operoso
  • l’anno a cui si riferisce il versamento che si intende regolarizzare
  • l’importo totale da versare, comprensivo di sanzioni (calcolate come esposto nella tabella sopra riportata) e interessi (calcolati, secondo il tasso legale annuo vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito)

Pagina aggiornata il 14/08/2024

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