Archivio Generale

  • Servizio attivo

L'Archivio generale si occupa della conservazione dei documenti prodotti e ricevuti dal Comune di Legnago nel corso della sua attività istituzionale.


A chi è rivolto

Cittadini, professionisti o imprese che vogliono effettuare ricerche storiche o amministrative.

Descrizione

La documentazione conservata inizia dall'anno 1930 circa, con alcune eccezioni. I documenti precedenti al 1930 si trovano presso la Fondazione Fioroni (sito www.fondazione-fioroni.it), l’inventario dell’Archivio Storico del Comune di Legnago è consultabile sul sito del Sistema Informativo Archivistico Regionale (SIAR – sito siar.regione.veneto.it).
La consistenza del materiale conservato è di circa 2.000 metri lineari, suddiviso in buste (faldoni), registri, disegni e mappe.

Come fare

Per la consultazione dei documenti relativi agli affari conclusi da meno di 30 anni e del fondo di Edilizia Privata è necessario presentare domanda di accesso agli atti - ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni - attraverso richiesta scritta presso l’URP, esibendo un documento d'identità e specificando il motivo dell'accesso (interesse giuridicamente rilevante).
In caso di richiesta di accesso presentata da un soggetto diverso dall'interessato, all'istanza devono essere allegati delega e copia fotostatica del documento d'identità del delegante.

Per la consultazione dei documenti relativi agli affari conclusi da più di 30 anni è necessario presentare una richiesta scritta, dove l'utente deve specificare l’oggetto della ricerca e gli estremi cronologici.
Poiché la documentazione successiva al 1930 è solo parzialmente inventariata e non ci sono strumenti di ricerca messi a disposizione degli utenti, sarà cura del personale dell’Archivio generale supportare gli utenti nella ricerca.

Per quanto riguarda le ricerche di dati anagrafici e di stato civile (ricerche genealogiche) si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • tutta la documentazione indicata dall'ufficio

Cosa si ottiene

Il servizio offre consulenza per le ricerche, la possibilità di consultare la documentazione richiesta (previo appuntamento), riproduzione dei documenti e rilascio autorizzazione alla loro pubblicazione.

Quando la natura del materiale ed il suo stato di conservazione lo permettono, possono essere effettuate, su richiesta scritta, delle copie dei documenti.
Per il rilascio delle copie è dovuto il rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca secondo il tariffario vigente approvato con Delibera di Giunta n. 152 del 11/08/2020.

Sono esonerati dal pagamento del costo di riproduzione:

  • i corrispondenti locali di quotidiani e periodici, nonché i giornalisti in genere, purché le documentazioni vengano richieste per l'esercizio delle funzioni afferenti l'esercizio dell'informazione;
  • gli studenti che richiedano le documentazioni proprie dell'Ente a fini di studio, formalmente confermati dagli insegnanti della scuola o del corso di laurea del richiedente;
  • le associazioni di volontariato che richiedano la documentazione propria dell'Ente purché strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività sociale.

E' consentita la pubblicazione dei documenti conservati presso l'Archivio generale del Comune di Legnago, e riprodotti secondo le modalità di cui sopra, con autorizzazione scritta da richiedersi al responsabile dell'Archivio.
La pubblicazione deve riportare la collocazione esatta del documento, la menzione "Su concessione dell'Archivio generale del Comune di Legnago" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
L'Amministrazione chiede la consegna, a titolo gratuito, di due copie della pubblicazione per cui è stata chiesta l'autorizzazione.

L'inosservanza delle norme indicate comporta l'esclusione dall'accesso negli Istituti culturali locali e dello Stato (musei, archivi, biblioteche e soprintendenze), nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi.

Tempi e scadenze

L’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento. Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato potrà eventualmente ottenere l’accesso soltanto presentando una nuova istanza.

Quanto costa

La consultazione dei documenti è libera e gratuita, con le eccezioni e le limitazioni previste dalla legge. Il responsabile dell’Archivio generale può rifiutare la consultazione solo per motivi di riservatezza, a scopo di tutela dei dati sensibili o dell'integrità fisica del materiale deteriorato. La richiesta di consultazione di documenti riservati deve essere inoltrata alla Prefettura competente.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Per ogni eventuale informazione aggiuntiva, rivolgersi all'ufficio di riferimento.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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