Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può esser presentata dall'interessato o da un suo delegato: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore che siano muniti di delega.

Descrizione

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia. Il diritto di accesso ha come oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dal Comune al momento della richiesta.

Le istanze non possono riguardare l'elaborazione di dati.

Come fare

Puoi presentare la richiesta online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nell'area personale.

La richiesta deve essere motivata e deve indicare:

  • gli estremi del richiedente e, se necessario, i suoi poteri rappresentativi,
  • la motivazione dell'accesso,
  • gli atti, i documenti o i dati ai quali si riferisce.

Se la richiesta è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso lo segnala immediatamente al richiedente, che è tenuto a perfezionarla entro il termine assegnato dall'Amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione entro il termine, l’Amministrazione, previa diffida ed assegnazione di un nuovo termine non superiore a trenta giorni, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)
  • in caso di delegante, delega firmata

Cosa si ottiene

A seguito di istruttoria otterrai la visione e/o le copie dei documenti amministrativi richiesti.

Tempi e scadenze

L’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento. Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato potrà eventualmente ottenere l’accesso soltanto presentando una nuova istanza.

Quanto costa

L'estrazione di copia cartacea e/o digitale degli atti è subordinata al pagamento dei diritti di ricerca, segreteria e visura e dell'imposta di bollo, se dovuti. Per maggiori informazioni consulta il tariffario, approvato con Delibera di Giunta n. 152 del 11 agosto 2020.

Accedi al servizio

Richiedere l'accesso agli atti

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Documenti per i quali non è consentito l'accesso agli atti

  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  • la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • i documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
  • i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
  • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso  a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60 del Dlgs. 196/2003.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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