Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono stabilimenti che a causa della presenza di sostanze pericolose in determinate quantità, hanno la probabilità (bassa) di generare un incidente di entità molto vasta in termini di danni alle persone, alle cose e all’ambiente.
La normativa nazionale di riferimento è stata da poco modificata, ed il DLgs.105 del 26 giugno 2015 ha preso il posto dello storico Dlgs.334/99.
La normativa, con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, definisce aziende a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti e impianti dove sono presenti sostanze chimiche in misura uguale o superiore ai quantitativi indicati nell’allegato I° del medesimo Decreto.
In particolare, gli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione della norma statale sono suddivisi in due grandi gruppi:
• gli stabilimenti di “soglia inferiore”, in cui sono presenti quantità inferiori di sostanze pericolose;
• stabilimenti di “soglia superiore”, in cui sono presenti quantità maggiori di sostanze pericolose, i quali sono sottoposti perciò ad una normativa più rigorosa.
L´appartenenza all’uno o all’altro gruppo è determinata, quindi, dal superamento di due distinti valori di soglia di sostanze pericolose detenute (un valore minore e l’altro maggiore), riportati dal Decreto nell’allegato 1.
Per “incidente rilevante” si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento soggetto alla legge, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’esterno o anche solo all’interno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
La normativa fissa dunque i quantitativi limite di detenzione di queste sostanze, superati i quali il gestore di uno stabilimento è tenuto ad adempiere a determinati obblighi. Questo allo scopo di ridurre il rischio che un incidente si verifichi e di limitare gli effetti di un eventuale incidente.
Incidenti possibili e loro effetti
Secondo le caratteristiche delle sostanze utilizzate nei cicli produttivi o immagazzinate nei depositi degli impianti industriali, possono verificarsi tre tipologie di eventi incidentali:
• incendio;
• esplosione;
• emissione e/o diffusione di sostanze tossiche.
I diversi tipi di eventi prefigurano situazioni di rischio differenti tra loro per gli effetti che possono produrre sull’uomo, sull’ambiente, sulle strutture e sugli edifici presenti sul territorio.
La gravità degli effetti di un incidente dipende dall’esposizione e dalla distanza dal luogo dell’incidente, nonché dalle misure di mitigazione e di protezione adottate.
Convenzionalmente vengono considerate, in ordine decrescente, a seconda dell’entità degli effetti tre zone, individuate dalle ditte interessate a seguito di appositi calcoli, e sono:
1. prima zona, di sicuro impatto (zona dove si prevede il danno maggiore);
2. seconda zona, di danno;
3. terza zona, di attenzione.
Pianificazione dell’emergenza
Per organizzare una risposta tempestiva ed efficace ad un’emergenza scaturita dal verificarsi di un eventuale incidente rilevante devono, in particolare, essere predisposte, ove necessarie, adeguate pianificazioni di emergenza, quali:
• il Piano comunale di Protezione civile;
• il piano di emergenza interno (PEI) all’azienda,ora obbligatorio solo per le aziende sopra soglia (cioè, con maggiore quantità di sostanze considerate potenzialmente pericolose);
• il piano di emergenza esterno (PEE) all’azienda predisposto dal Prefetto, secondo quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 26.6.2015, n. 105.
Obblighi dei gestori
I gestori delle aziende a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. Devono dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti di avere adottato tutte le misure necessarie previste dal decreto legislativo 105/2015.
I gestori sono inoltre obbligati a trasmettere al Comitato Tecnico Regionale (CTR), alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, prevista all’art. 13 del decreto, contente varie schede informative, alcune delle quali predisposte appositamente per la divulgazione al pubblico e riportate più sotto nei link, di fianco al nome delle Ditte.
I gestori dello stabilimento devono altresì redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Gli stabilimenti sopra soglia devono redigere anche un rapporto di sicurezza, che deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 105/2015.
Autorità competenti per l’istruttoria delle notifiche
La normativa nazionale di riferimento, confermando di fatto il doppio regime di competenza, lascia alla Regione le competenze relative agli stabilimenti di soglia inferiore, mentre conferma la competenza dello Stato (tramite il Comitato Tecnico Regionale) relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, fino ad un futuro eventuale trasferimento alle Regioni.
Il Ministero dell’Ambiente, invece conserva le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai fini dello scambio di informazioni con la UE.
Compiti del Comune
Il Comune esercita le funzioni:
1. relative al controllo dell’urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all’articolo 22;
2. relative alla informazione finalizzata ai compiti di protezione civile, secondo quanto disposto dall’art. 23 del decreto legislativo nr. 105/2015;
3. di consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico previste all’art. 24 del decreto nei seguenti casi:
â—¦ elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
â—¦ modifiche di stabilimenti con aggravio di rischio o cambio di classe dell’insediamento, qualora ciò comporti l’applicazione dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015 sul controllo dell’urbanizzazione;
â—¦ creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l’ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture
possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
Nel territorio di Legnago vi sono attualmente due aziende soggette alla presentazione della notifica:
• Ditta OROGAS sas, con stabilimento sito in via Botrorcolo, 37
• Ditta AUTOGAS NORD SPA, con stabilimento in via Padana Inferiore Est, 108.
Pagina aggiornata il 13/08/2024