Città di Legnago
Provincia di Verona

Accesso agli Atti

Accesso agli atti
L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia.

Chi può richiedere
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso. La domanda può esser presentata dall'interessato o da un suo delegato: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore che siano muniti di delega. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante e del delegato, deve essere allegata alla richiesta.

Come fare
La domanda va presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo e inviata all'Ufficio Protocollo, Archivio, Atti notori e Accesso agli atti, il quale provvede allo smistamento ai servizi di merito competenti.
La richiesta deve essere motivata e deve indicare:
  • gli estremi del richiedente e, se necessario, i suoi poteri rappresentativi,
  • la motivazione dell'accesso,
  • gli atti, i documenti o i dati ai quali si riferisce.
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente e, se delegato, copia del documento di identità del delagante e delega firmata.

Se la richiesta è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso lo segnala immediatamente al richiedente, che è tenuto a perfezionarla entro il termine assegnato dall'Amministrazione.
In caso di mancata regolarizzazione o integrazione entro il termine, l’Amministrazione, previa diffida ed assegnazione di un nuovo termine non superiore a trenta giorni, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

Tempistiche
L’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.

Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato potrà eventualmente ottenere l’accesso soltanto presentando una nuova istanza.

Quanto costa
L'estrazione di copia cartacea e/o digitale degli atti è inoltre subordinata al pagamento dei diritti di ricerca, segreteria e visura e dell'imposta di bollo, se dovuti.

Per maggiori informazioni consultare il tariffario in allegato, approvato con Delibera di Giunta n. 152 del 11 agosto 2020.

Documenti per i quali non è consentito l'accesso agli atti
  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  • la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • i documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
  • i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
  • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso  a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60 del Dlgs. 196/2003.
Normativa di riferimento
  • Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • Dlgs 196/2003
  • Regolamento sul diritto d'accesso documentale civico e generalizzato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 1 luglio 2020
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