Città di Legnago
Provincia di Verona

POZZI AD USO DOMESTICO

POZZI AD USO DOMESTICO
(Deliberazione Consiliare n. 107 del 05.11.2009 e D.G.R. n. 383 del 23.02.2010)

SI RENDE NOTO CHE,
ai sensi del Piano di Tutela delle Acque, art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, il riconoscimento delllUSO DOMESTICO ex art. 93 del R.D. n. 1775 de11'11.12.1933 è limitato ESCLUSIVAMENTE ai pozzi da realizzare IN AREE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO e che per tali pozzi la portata massima istantanea consentita non può superare il valore di Qmax = 0,6 litri/sec.
La realizzazione di un pozzo per usi domestici deve essere preventivamente comunicata al GENIO CIVILE almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando una dichiarazione del gestore del servizio idrico attestante l'esistenza di una delle seguenti situazioni:
a) esiste l'acquedotto, ma lo stesso NON PUO' soddisfare il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;
b) non esiste l'acquedotto ed il gestore dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento.

Il GENIO CIVILE, verificata l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici, rilascia il proprio (necessario) nulla-osta all'esecuzione del pozzo.
Per informazioni sulla possibilità di realizzare nuovi pozzi, sulle modalità esecutive, sugli strumenti di misura, ecc., ci si può rivolgere all'ufficio Gestione Risorse Idriche del Genio Civile di Verona.

Come indicato dagli uffici regionali, per tutti i pozzi, indipendentemente dalla loro profondità, vige quanto previsto (con firma di tecnico abilitato esterno alla ditta) dal comma 11 dell’art. 40 (“11.
Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell’opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori”).
Si segnala inoltre che, in rapporto a specifici regolamenti comunali vengono comunicate attività di “indagine geologica - sondaggio” agli uffici tecnici comunali che nella realtà si configurano come pozzi.
Per ricadere effettivamente nel caso di “indagine geologica”, è necessario che ai sensi dell’art. 40 del PTA sia depositato un progetto di indagini geologiche e che in caso di controllo risulti effettivamente la presenza di un Geologo che stia effettuando rilievi in situ.

Di seguito è riportato il link dove sono riportate le disposizioni operative per i nuovi pozzi 
Regione veneto
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